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Istituto Comprensivo Castiglione 1

Documenti Trasparenza:

27 Gen 14 segreteria

La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazionedi cui all’Art.15 del D.L.vo 33/2013.

27 Gen 14 segreteria

La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazionedi cui all’Art.15 del D.L.vo 33/2013.

27 Gen 14 segreteria

Sede centrale, con uffici della Dirigenza Scolastica e di Segreteria in Via Gridonia Gonzaga n°8 – Castiglione delle Stiviere
Telefono 0376 670753
Fax 0376 638086
E-mail segreteria@castiglioneuno.edu.it
e-mail certificata mnic80800e@pec.istruzione.it

22 Gen 14 segreteria

L’Istituto Comprensivo di Castiglione delle Stiviere è pronto al confronto con i cittadini, garantendo l’accesso da parte dell’intera collettività alle “informazioni pubbliche” trattate dalla nostra scuola e questo processo ha come fine primario il favorire di forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).

La trasparenza ha un aspetto statico, consistente nella pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni, per un controllo di tipo sociale e un aspetto dinamico, strettamente correlato alla performance.

La pubblicazione delle informazioni da un lato è indice dell’andamento delle performance della P.A. e degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance, dall’altro consente ai cittadini e ai portatori d’interessi (stakeholders) la comparazione dei risultati raggiunti dagli amministratori, innescando processi virtuosi di miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica attraverso un sistema di rendicontazione immediato a favore dei cittadini, con l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” della Amministrazione.

L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un

adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

E’ conseguenziale che la trasparenza deve essere correlata all’integrità, sono due realtà complementari: solo ciò che è integro può essere trasparente e, nel contempo, solo dove c’è trasparenza può essere assicurata integrità mentre l’opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati raggiunti.

Considerato che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 105/2010 CIVIT, viene emanato il presente programma triennale pubblicato all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del sito scolastico dell’IC di Castiglione delle Stiviere (www.castiglioneuno.edu.it/vecchiosito).

Il Piano triennale della trasparenza ed integrità nell’ambito della Istituzione scolastica non può che trovare la sua collocazione migliore essendo la scuola ente formatore anche della coscienza civica e morale e quindi della cultura della legalità.

22 Gen 14 segreteria

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
articolazione uffici

22 Gen 14 segreteria

Art. 28 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Nota:
la presente sotto-sezione non è compilata in quanto riservata ai gruppi consiliari Regionali e Provinciali.

22 Gen 14 segreteria

Art. 47 – Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Nota:
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 47 del D.L.vo 33/2013, che rinvia all’Art. 14, concerne i titolari di incarichi politici, anche a livello statale, regionale o locale.

22 Gen 14 segreteria

art.13, c.1, lett.a)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

note:
Si rimanda alla sotto-sezione: “articolazione degli uffici”

22 Gen 14 segreteria

Art. 34 – Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note
la presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 34 del D.L.vo 33/2013 concerne le Amministrazioni centrali dello Stato

22 Gen 14 segreteria

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione,
l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

D.L.vo 297/1994: testo unico sull’istruzione

DPR n° 275 del 8/3/1999: regolamento autonomia scolastica

L.169/2008 : disposizioni urgenti in materia di istruzione

D.P.R. 89 del 2009: Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

DPR 122/2009:regolamento sulla valutazione
L.104/1992: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

I contratti di lavoro che si applicano al personale della scuola consultabili al link che segue:

contratto collettivo nazionale